Art. 20.
(Tutela della famiglia).

      1. Le associazioni di cui all'articolo 19, comma 5, sono legittimate a intervenire e ad agire in giudizio per la tutela dell'interesse familiare:

          a) dinanzi al giudice ordinario con le modalità di cui all'articolo 21;

          b) dinanzi al giudice amministrativo per l'annullamento di atti illegittimi;

          c) dinanzi al giudice penale, ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, anche con riferimento ai delitti di cui al libro secondo, titoli XI e XII, del codice penale.